Art. 64.
(Assemblea generale).

      1. Il Congresso nazionale è l'assemblea generale di ogni professione organizzata in Ordine, ne esprime la rappresentanza unitaria e ne formula gli indirizzi e le valutazioni per il perseguimento della finalità di valorizzare la rilevanza sociale ed economica della professione, favorendo la partecipazione all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, onde garantire in ogni sede l'indipendenza e l'autonomia dei professionisti e tutelare l'affidamento della collettività e della clientela, onde assicurare correttezza nei comportamenti e qualità della prestazione professionale.
      2. Il Congresso nazionale è formato dai delegati eletti in ciascun Ordine territoriale in proporzione al numero degli iscritti.
      3. Il Congresso nazionale elegge un organismo di rappresentanza politica per l'attuazione degli indirizzi e delle risoluzioni programmatiche da esso espresse, secondo lo statuto approvato dal medesimo Congresso.
      4. Il Congresso nazionale delibera sul codice deontologico proposto dal consiglio nazionale.
      5. Il Congresso nazionale è convocato, si celebra e delibera ogni tre anni, con le modalità previste dallo statuto di cui al comma 3.